Disposizioni generali


Non tutte le prescrizioni contenute nel d.lgs. 33/2013 sono suscettibili di diretta applicazione nelle scuole. In particolare, appare oggi evidente l’analoga inapplicabilità delle norme che impongono di designare un Responsabile per la trasparenza e di adottare il Piano triennale per la trasparenza e l’integrità.

Le argomentazioni a supporto di questa nostra posizione sono del tutto analoghe a quelle già esplicitate con la lettera che l’Anp inviò al MIUR in data 15 febbraio 2013.

In sintesi, le previsioni normative in questione sono pensate per strutture di livello ministeriale; basti pensare al fatto che i “responsabili” devono avere rango dirigenziale di prima fascia e devono vigilare sul corretto adempimento, da parte degli altri dirigenti, delle norme di riferimento. Appare, inoltre, indissolubile la stretta relazione sussistente tra il Piano triennale di prevenzione della corruzione, il Piano triennale per la trasparenza e l’integrità ed il Piano triennale della performance nonché l’importante ruolo ricoperto in materia dall’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV). Nella scuola, per esplicita previsione di legge, tale organismo non può esistere e, d’altronde, lo stesso Piano della performance non ha ancora trovato attuazione. Un’attenta lettura della delibera CiVIT 50/2013 suffraga queste interpretazioni.

Pertanto, fermo restando che l’obbligo di aggiungere nel sito web dell’istituzione scolastica la sezione “Amministrazione trasparente” e quello di pubblicare la prevista documentazione devono essere rispettati, e che essi rientrano nel profilo del dirigente in quanto legale rappresentante dell’istituzione, allo stesso non può essere fatto obbligo di designare un Responsabile per la trasparenza e di adottare il connesso Piano triennale con tutte le relative procedure.

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